Nuova piattaforma per i corsi apprendistato a distanza,
conforme alle nuove normative e ancora più semplice e comodi da utilizzare.
In seguito alla circolare dell'Ispettorato del Lavoro nr.2 del 7 Aprile 2022, i corsi online in modalità asincrona non
sono più utilizzabili; abbiamo risolto il problema con i corsi a distanza conformi alle Linee Guida dell'Apprendistato.
Stessi costi, più semplici e comodi da utilizzare.
Scoprili sul nostro nuovo sito
CLICCA QUI
ATTENZIONE! IMPORTANTE DA LEGGERE PER EVITARE SANZIONI
Per evitare sanzioni e la perdita degli sgravi contributivi la formazione trasversale e interna sono fondamentali.
Per tutti gli assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante, o di mestiere, vige l'obbligo di 2 tipi di formazione
1) FORMAZIONE TRASVERSALE:
questa formazione è appunto "trasversale" ad ogni contratto di apprendistato, dunque uguale per tutti gli apprendisti, sia che siano pasticceri, meccanici, parrucchieri, edili, ecc...
La mancata formazione trasversale comporta l'annullamento del contratto di apprendistato, con conseguente storno degli sgravi fiscali ottenuti, sanzione aggiuntiva, obbligo di assunzione dell'apprendista.
Un esempio con conteggio semplificativo: se avete un apprendista con contratto di 3 anni, a seconda della mansione lo sgravio contributivo è di circa 7.000 euro annui; in caso di mancata formazione verranno stornati ed addebitati all'azienda, oltre alla sanzione.
FATE I VOSTRI CONTI...
La formazione trasversale può essere effettuata:
-
online, erogata da centri accreditati o riconosciuti (COME I NOSTRI CORSI)
-
in aula, presso gli Enti accreditati
-
in aula, presso centri di formazione accreditati
-
in aula, con formazione contribuita
Al termine della formazione trasversale DEVE essere rilasciato un attestato di avvenuta formazione con valore legale.
2) FORMAZIONE INTERNA:
questa è una formazione che DEVE essere effettuata internamente all'azienda, a cura del "tutor" nominato, e che è relativa alla mansione dell'apprendista, specifica per il
suo ruolo e per il contratto con cui è stato assunto, per esempio segretaria, commessa, assistente di poltrona, meccanico, ecc...
LA FORMAZIONE INTERNA deve comprendere quello che è stato scritto nel "piano formativo interno" e DEVE ANCH'ESSA ESSERE DOCUMENTATA E DETTAGLIATA; a questo proposito
serve un registro con indicato cosa è stato insegnato, ore impiegate, data in cui è stato fatto, firma del tutor e dell'apprendista.
Guarda qui i nostri piani formativi e registri
La formazione interna prevede un monte ore che può andare dalle 80 alle 320 ore, dipende dal CCNL applicato.
Il piano formativo ed il registro della formazione interna sono parte integrante della documentazione che comprovano l'avvenuta formazione dell'apprendista, in caso di
mancata formazione (o insufficiente documentazione) il contratto di apprendistato è da ritenersi nullo, con conseguente storno degli sgravi fiscali ottenuti, sanzione aggiuntiva,
obbligo di assunzione dell'apprendista.
Un esempio con conteggio semplificativo: se avete un apprendista con contratto di 3 anni, a seconda della mansione lo sgravio contributivo è di circa 7.000 euro annui; in caso di
mancata formazione verranno stornati ed addebitati all'azienda, oltre alla sanzione. Fate i vostri conti....
Il Tutor aziendale; nei contratti di apprendistato antecedenti al 2011, la persona indicata come "Tutor" dell'apprendista doveva essere anch'esso formato, con un corso di 240 ore.
Questo OBBLIGO FORMATIVO PER IL "TUTOR" È STATO ELIMINATO, basta che il Tutor nominato abbia sufficiente esperienza e capacità di addestramento dell'apprendista.
Accreditamento Nazionale
La formazione trasversale per apprendistato professionalizzante può essere fatta online grazie alle regole in vigore dal 1° ottobre 2013 relative alle semplificazioni dell'apprendistato previste dal decreto legge n. 76/2013 convertito dalla Legge n. 99/2013.
La nostra formazione per apprendistato professionalizzante è conforme a quanto indicato dalle normative, riconosciuta da tutte le Regioni italiane ad esclusione delle Regioni Puglia ed Emilia-Romagna e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano. Al termine della formazione online viene rilasciato attestato dall'Università Carolina Albasio di Varese, valido a tutti gli effetti per la formazione trasversale obbligatoria degli apprendisti.
Non si rende necessario una formalizzazione dell'accreditamento regionale, in quanto la normativa emanata in sede nazionale dalla commissione permanente Accordo Stato Regioni, decreta che i corsi erogati da qualsiasi università riconosciuta, assumono valore indiscutibile su tutto il territorio nazionale sotto ogni profilo.
Allegato trovate il parere positivo dell'Ispettorato Del Lavoro sulla formazione apprendistato online. Il parere, rilasciato dall'organo di coordinamento, ha validità nazionale.
Accreditamento Regionale
La nostra FAD, ai sensi dell'art. 44 comma 3 del D.Lgs. n.81/2015, è utilizzabile in tutte le regioni d'Italia
(ad esclusione delle Regioni Puglia, Emilia-Romagna e province autonome di Trento e Bolzano) in quanto la legge richiama espressamente i principi contenuti
nelle linee guida Stato-Regioni del febbraio 2014 e la nostra FAD rispetta precisamente le prescrizioni delle suddette
linee guida in tema di ore e materie nonché in tema di modalità di erogazione della formazione di base e trasversale.
In tal senso è assolutamente esaustivo e chiarificatore il parere rilasciato dall'organo di coordinamento degli Ispettorati
del nord-ovest (IIL di Milano) che si allega per una piena comprensione della problematica in parola. Il parere rilasciato
dall'organo di coordinamento ha validità nazionale.
Scarica qui la circolare dell'Ispettorato del lavoro
Riferimenti legislativi di approvazione dei corsi apprendistato nelle varie regioni; scarica qui sotto la tabella delle norme regionali, divisa regione per regione.
Scarica qui la tabella delle norme regionali
Le regolamentazioni regionali sono raggiungibili direttamente a questo link
NORME REGIONALI APPRENDISTATO
ESPLICAZIONI NORMATIVE corsi e formazione apprendistato
Riferimenti normativi nuovo apprendistato
A CHI È RIVOLTO:
Il corso, curato e approvato nei contenuti dall'Università Carolina Albasio in collaborazione con l'Avv. Andrea Rapacciulo (Responsabile U.O. Vigilanza Ordinaria presso la Direzione Regionale del Lavoro per la Lombardia), è rivolto a tutti coloro che sono stati assunti, applicando la disciplina dell'apprendistato professionalizzante, in particolare:
-
Apprendisti assunti dopo il 25/10/2011 ai sensi dell'art. 4 del d.lgs.167/2011 (“Testo Unico sull'Apprendistato”);
-
Apprendisti assunti dopo il 1° gennaio 2009 ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 276/03 (“Apprendistato professionalizzante” - Legge Biagi).
LE NORME:
Sono entrate in vigore dal 1° ottobre le semplificazioni dell'apprendistato previste dal decreto legge n. 76/2013 convertito dalla Legge n. 99/2013.
-
Il piano formativo individuale è obbligatorio soltanto per l'acquisizione delle competenze tecnico – professionali e specialistiche;
-
la registrazione della formazione e della qualifica professionale ai fini contrattuali va effettuata su un documento avente i contenuti minimi del modello ministeriale del 2005;
-
in caso di imprese con sedi localizzate in più regioni la formazione avviene nel rispetto della disciplina regionale della Regione ove l'impresa ha la sede legale (tale principio replica quello già contenuto nell'art. 7 del D.L.vo n. 167/2001).
Le Regioni hanno disciplinato il sistema dell'offerta formativa regionale finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, definendo le modalità di erogazione nonché il monte ore complessivo da svolgere nel periodo di durata del contratto.
L'offerta formativa regionale può essere erogata in modalità interna o esterna all'azienda. Per formazione interna si intende la formazione svolta sotto la responsabilità dell'azienda nel rispetto dei contenuti definiti dalla Regione (il nostro Corso Apprendistato). Per formazione esterna si intende la formazione definita e finanziata dalla Regione, nei limiti delle risorse economiche annualmente disponibili, erogata da organismi accreditati nel sistema regionale della formazione professionale.
Per quanto riguarda la formazione di base e trasversale sotto la responsabilità dell'impresa si ricorda che la stessa potrà essere svolta anche in raccordo con i Fondi paritetici interprofessionali di cui all'art. 118 della Legge n.388/200 o con l'ausilio degli enti Bilaterali. Inoltre l'azienda può organizzarsi anche in maniera integrata con altri datori di lavoro o avvalersi di soggetti terzi operanti nel settore della formazione.
AREA DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI
-
120 ore (licenza di scuola secondaria di primo grado o nessun titolo di studio);
-
80 ore (attestato di qualifica o diploma professionale o diploma d'istruzione);
-
40 ore (laurea o altri titoli di livello terziario).
CONTENUTI DELLA FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE
-
Comunicazione (1)
-
Comunicazione (2)
-
Comunicazione in azienda e gestione dei conflitti
-
Rischi psicosociali
-
Approfondimento
-
Organizzazione aziendale
-
Sistemi di Gestione
Approfondimento
-
Diritti e doveri (1)
Diritti e doveri (1)
-
Diritti e doveri (2)Approfondimento
-
Leggi e normative vigenti
-
Leggi e normative vigenti
-
I principali soggetti coinvolti
-
Sorveglianza sanitaria
-
Analisi dei principali fattori di rischio
-
Fattori di rischio specifici (1)
-
Fattori di rischio specifici (2) Approfondimenti
-
Lingua Inglese (1)
-
Lingua Inglese (2) Approfondimenti
-
Strumenti Informatici (Excel, Word, ecc.)
IL TUTOR
Si codifica la figura del «referente aziendale» accanto a quella del tutor, figura già prevista dalla contrattazione collettiva. La disciplina in materia è demandata esclusivamente alla contrattazione collettiva. Il tutor o referente aziendale deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti individuati dalla contrattazione collettiva, essendo abrogato il D.M. 28 febbraio 2000. In pratica NON è più necessario che il referente aziendalo o il tutor facciano a loro volta un corso abilitante.
REGIME SANZIONATORIO
ART. 7 CO. 2 D.LGS. n. 167/2011 Il datore di lavoro è punito con una sanzione pecuniaria da 100 a 600 euro (in caso di recidiva da 300 a 1500 euro) per ogni violazione dei principi concernenti: 1.la forma scritta del contratto, del patto di prova, e del relativo piano formativo individuale; 2. il divieto di retribuzione a cottimo;
In mancanza dell'effettuazione del percorso formativo obbligatorio, decadono tutte le agevolazioni prevsiste, con conseguente pagamento delle stesse. Questo avviene quando, in fase di verifica che viene effettuata su TUTTI i contratti di apprendistato al termine di questi, non si è in possesso degli attestati comprovanti l'avvenuta formazione.
FORMAZIONE RECUPERABILE
Qualora sussistano le condizioni affinché il datore di lavoro possa recuperare l'inadempimento nell'erogazione della formazione prevista, il personale ispettivo ministeriale adotterà un provvedimento di disposizione assegnando al datore di lavoro un congruo termine per adempiere.
Con rilevanza di carattere quasi “normativo”, la circolare del Ministero del Lavoro n.5/2013 illustra i casi in cui l'inadempimento formativo può dirsi recuperabile e, quindi, deve formare oggetto di disposizione (art.14, D.Lgs. n.124/2004), anziché di provvedimento sanzionatorio, che va adottato solo se non si può «recuperare il debito formativo».
Quando il debito formativo non venga recuperato, ottemperando alla disposizione, il comportamento datoriale viene sanzionato anche con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 11, comma 1, del DPR n.520/1955 (sanzione amministrativa da 515 a 2580 euro).
Quali apprendisti possono essere formati con i nostri corsi online:
-
Apprendisti assunti dopo il 25/10/2011 ai sensi dell'art. 4 del d.lgs.167/2011 (“Testo Unico sull'Apprendistato”);
-
Potete scaricare il file sottostante, che è il testo Unico sull'apprendistato nella versione integrale ed il nuovo decreto N 32 del marzo 2014.
Apprendistato 2014 zip
Percorsi formativi nuovo apprendistato
Il nuovo contratto di apprendistato prevede una formazione di base e trasversale. Per quanto riguarda la formazione di base e trasversale, sotto la responsabilità dell'impresa, si ricorda che l'azienda può avvalersi di soggetti terzi operanti nel settore della formazione.
AREA DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI
-
120 ore (licenza di scuola secondaria di primo grado o nessun titolo di studio);
-
80 ore (attestato di qualifica o diploma professionale o diploma d'istruzione);
-
40 ore (laurea o altri titoli di livello terziario).
Il corso che l'apprendista dovrà effettuare sarà dunque relativo alle ore sopra indicate, in base all'attestato di studio conseguito.
Il nostro corso apprendistato soddisfa la formazione sopra indicata nei seguenti modi:
-
120 ore N 3 moduli corso apprendistato online di 40 ore
-
80 ore N 2 moduli corso apprendistato online di 40 ore
-
40 ore N 1 moduli corso apprendistato online di 40 ore
NOTA IMPORTANTE
Se la formazione prevista dal contratto non viene effettuata, l'azienda è sanzionabile, come indicato dal regime sanzionatorio indicato più sotto. Inoltre, in fase di verifica degli adempimenti previsti dal contratto di apprendistato (che viene effettuata su TUTTI i contratti di apprendistato al termine di questo) se non si è in possesso degli attestati comprovanti l'avvenuta formazione, l'azienda perde tutti i benefici legati all'assunzione di personale con il contratto di apprendistato, con l'obbligo del pagamento delle agevolazioni di cui ha goduto, sanzione amministrativa accessoria del 100% delle agevolazioni ed obbligo di assunzione dell'apprendista con contratto a tempo indeterminato.
Indicazioni legislative
A seguire un estratto delle norme legislative di regolamentazione del contratto di apprendistato, dal 2014, con particolare riferimento ai corsi
di apprendistato ed agli obblighi formativi.
...L'art. 2 del D.L. n. 34/2014, interviene su diversi punti qualificanti del Testo unico dell'apprendistato contenuto nel D.Lgs. n. 167/2011,
come modificato dalla legge n. 92/2012 e dal D.L. n. 76/2013
Tra le norme, si sancisce che la formazione di base e trasversale stabilita dalle norme regionali può integrare quella professionalizzante a
carico dell'impresa (ma su questo la norma si limita a sostituire nell'art. 4, comma 3, le parole « è integrata » con « può essere integrata »
senza esplicitare se la facoltatività riguardi l'intervento normativo regionale in sé oppure l'attuazione da parte del datore di lavoro di un
intervento normativo già esplicitato dalla Regione o Provincia autonoma). In base all'art. 11, comma 1, disp. prel . cod. civ. – secondo cui
la legge non può avere effetto retroattivo, ma « dispone solo per l'avvenire » ( cfr. Circolare n. 7 del 25 marzo 2008) –, le norme in materia
di piano formativo e di formazione di base e trasversale possono operare solo per i contratti di apprendistato avviati dal 21 marzo 2014.
...formalizzare per iscritto il piano formativo individuale entro i 30 giorni dalla instaurazione del rapporto di apprendistato; formalizzare
per iscritto il piano formativo individuale conformemente da quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro o dagli enti bilaterali
(art. 2, comma 1, lett. a) , D.Lgs. n. 167/2011).
Elemento essenziale per la validità del contratto di apprendistato nel D.Lgs. n. 276/2003, la forma scritta del piano formativo rimaneva una
caratteristica fondamentale e obbligatoria nell'attuale apprendistato. Tuttavia, rispetto al regime normativo previgente, il piano formativo
non doveva essere documentato contestualmente all'assunzione, ma poteva essere redatto entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto; inoltre
veniva affidata alla contrattazione collettiva (e agli enti bilaterali) la titolarità a predisporre e definire specifici moduli e formulari.
Dal 21 marzo 2014, invece, scompare del tutto l'obbligatorietà di formalizzazione del piano formativo individuale, con la conseguenza che per
i rapporti di apprendistato avviati a partire dalla predetta data non sarà più possibile contestare l'omessa redazione del piano in forma
scritta né applicare la sanzione pecuniaria stabilita dall'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 167/2011, nella misura da 100 a 600 euro nella
fattispecie base, ma se il datore di lavoro incorreva nella recidiva la sanzione risultava più grave: da 300 a 1.500 euro. Peraltro,
tale sanzione seguiterà ad essere applicata in forza del principio di legalità (art. 1, legge n. 689/1981) alle omissioni riguardanti i
rapporti di apprendistato in essere.
L'eliminazione del piano formativo individuale in forma scritta, tuttavia, non elimina l'obbligo di una "accurata, dettagliata e documentata"
formazione interna, nelle ore e nei contenuti previsti dai contratti collettivi nazionali del lavoro o dagli enti bilaterali.
D'altro canto, la scomparsa del piano formativo individuale in forma scritta porta con sé che il personale ispettivo è ora privato di un
elemento documentale essenziale, certo e vincolante per la disamina della effettiva attuazione degli obblighi formativi da parte del datore
di lavoro. Con la Circolare n. 5 del 21 gennaio 2013 il Ministero del Lavoro aveva, in fatti, precisato che per valutare la responsabilità
datoriale nel mancato adempimento degli obblighi formativi, con specifico riguardo alla formazione professionalizzante o di mestiere, la
stessa veniva a configurarsi quando il datore di lavoro non effettuava « la formazione interna in termini di “quantità”, contenuti e modalità
previsti dal contratto collettivo e declinati nel piano formativo individuale ». L'eliminazione sostanziale del piano formativo individuale
che avrebbe dovuto declinare gli obblighi formativi in concreto, calandoli sulla singola realtà aziendale e sul singolo apprendista, spingerà
necessariamente l'ispettore del lavoro, per i nuovi apprendistati successivi al 21 marzo 2014, a valutare l'applicazione integrale del contratto
collettivo applicato per la complessiva formazione in esso declinata, verificando la quantità e qualità della formazione interna
D'altra parte, va considerato anche come l'art. 7, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 167/2011 – non modificato dal D.L. n. 34/2014 –
stabilisca testualmente che la disposizione di cui al D. Lgs. n. 124/2004 possa essere adottata dagli ispettori del lavoro « qualora a seguito
di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione
prevista nel piano formativo individuale ».
Le linee guida adottate dalla Conferenza Stato Regioni il 20 febbraio 2014, primariamente enucleando in termini di ore l'impegno esigibile
per ciascun rapporto di apprendistato in considerazione del percorso formativo e professionale pregresso del singolo apprendista (120 ore,
per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado; 80 ore, per
gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
40 ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente).
Le attività formative possano essere avviate entro 6 mesi dalla data di assunzione dell'apprendista.
Importante appare, altresì, la presa
di posizione della Conferenza Stato-Regioni in merito ai requisiti minimi che devono essere posseduti dalle imprese che non si avvalgono
dell'offerta formativa pubblica, al fine di procedere ad erogare direttamente la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze
di base e trasversali, dovendosi esigere soltanto la presenza e la disponibilità di luoghi idonei alla formazione (distinti da quelli
normalmente destinati al lavoro) e di risorse umane con adeguate capacità e competenze, anche avvalendosi di enti formativi esterni all'azienda.
La Conferenza Stato Regioni ha ribadito che « le imprese che hanno sedi in più Regioni, per l'offerta formativa pubblica possono adottare
la disciplina della Regione dove è ubicata la sede legale », ma anche previsto che « le imprese multilocalizzate possono avvalersi dell'offerta
formativa pubblica disponibile presso le Regioni in cui hanno sedi operative ». Utile sul punto è il chiarimento ministeriale contenuto nella
Circolare n. 35/2013 secondo cui, « attese le finalità di semplificazione della disposizione », il riferimento uniformante è relativo « a quelli
che sono i contenuti e la durata della stessa formazione », dovendosi interpretare la disposizione come applicabile « compatibilmente con
l'offerta formativa pubblica della Regione dove l'apprendista svolge la propria attività.
In questa prospettiva, a ben guardare l' elemento della formazione rappresenta una caratteristica coessenziale al contratto di apprendistato,
in qualsiasi tipologia articolato: per ciascuna delle tre tipologie di apprendistato, infatti, il D.Lgs. n. 167/2011 individua specificamente
le competenze normative e gli ambiti di disciplina relativi ai contenuti e alle peculiarità della formazione, declinando i profili di titolarità
normativa e dispositiva fra contrattazione collettiva e Regioni (e Province Autonome). D'altro canto, secondo la giurisprudenza di merito
(Trib. Monza, 28 luglio 2004) e di legittimità (Cass. 17 settembre 2009, n. 20047) l'inadempimento dell'obbligazione formativa nel contratto
di apprendistato, a prescindere da qualsivoglia sanzione previdenziale o amministrativa, determina in ogni caso « la conversione del contratto
di apprendistato in un ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato », con le relative ricadute sanzionatorie civili e
previdenziali. In proposito, l'art. 7 del D.Lgs. n. 167/2011, relativamente all'inadempimento datoriale nella erogazione della formazione
individua due differenti requisiti: la esclusiva responsabilità del datore di lavoro e la gravità della violazione idonea ad impedire il
conseguimento degli obiettivi formativi. Relativamente all'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, la Circolare n.
5/2013 ha precisato che la responsabilità del datore di lavoro può configurarsi se non mette l'apprendista nelle condizioni « di seguire i
percorsi formativi esterni all'azienda previsti dalla regolamentazione regionale » ovvero non effettua la « parte di formazione interna
eventualmente prevista dalla normativa regionale. Sussiste, però, la responsabilità datoriale se i percorsi formativi esterni all'azienda,
sono stati non solo disciplinati, ma anche attivati dalle Regioni.
Molto più problematica è la vicenda dell'apprendistato professionalizzante, altrimenti detto contratto di mestiere , dove la distinzione fra
formazione trasversale e formazione di tipo professionalizzante o di mestiere assume una evidenza di chiaro rilievo. Con riferimento alla
formazione trasversale , disciplinata dalle disposizioni regionali e gestita dalle Regioni (e dalle Province Autonome), solo se la normativa
regionale qualifica come “facoltativa” tale formazione, non sussiste. Tuttavia, se il contratto collettivo applicato fa direttamente obbligo
al datore di lavoro di erogare anche la formazione trasversale nei casi in cui manchi o ritardi l'intervento regionale, allora si amplia lo
spettro operativo della responsabilità formativa del datore di lavoro, con applicazione, in caso di omissione, dei provvedimenti sanzionatori
previsti dal D.Lgs. n. 167/2011. Più ampia, invece, è la sfera sanzionatoria per le omissioni relative alla formazione professionalizzante o
di mestiere rispetto alla quale la Circolare n. 5/2013 fa presente che il datore di lavoro sarà punibile se non effettua la formazione
rispettando la quantità, i contenuti e le modalità « previsti dal contratto collettivo e declinati nel piano formativo individuale ».
D'altra parte, proprio con riguardo al contratto di mestiere, il D.Lgs. n. 167/2011 ha previsto che le Regioni dovessero limitarsi a
predisporre, in ragione delle risorse disponibili, una offerta formativa pubblica di base e trasversale (svolto sia all' interno che
all'esterno dell'azienda e per durata non superiore a 120 ore nel triennio) destinata a integrare la formazione professionalizzante che
compete esclusivamente all'impresa in attuazione della normativa contrattuale collettiva.
Da ultimo, fra le criticità della formazione rileva il ruolo del tutor o referente aziendale. Il datore di lavoro, infatti, deve garantire
all'apprendista la presenza di un tutore o di un referente aziendale idoneo ad affiancarlo nel percorso lavorativo e formativo secondo le
previsioni della contrattazione collettiva nazionale di lavoro (art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 167/2011). Il Testo Unico affida
soltanto alle Parti sociali la disciplina del soggetto aziendale chiamato ad affiancare l'apprendi sta per tutti i profili che attengono
la formazione e l'addestramento del lavoratore secondo le disposizioni del contratto individuale e del piano formativo, sebbene in alcune
Regioni che hanno dato attuazione al D.Lgs. n. 167/2011sono stati previsti specifici interventi formativi aventi come destinatario il tutor
o il referente azienda le, i quali potranno però dirsi obbligatori soltanto ove il contratto collettivo applicato in azienda vi faccia espresso
rinvio. In ogni caso la Circolare n. 5/2013 si è occupata dell'ipotesi in cui il datore di lavoro, violando le disposizioni contrattuali
collettive, non affianca l'apprendista con un tutor o referente, sancendo che il personale ispettivo deve verificare se è stato concretamente
rispettato il ruolo affidato dal contratto collettivo: se al tutor /referente è assegnato un ruolo di supervisione e controllo la sua assenza
non comporta un inadempimento datoriale sanzionabile come omissione della formazione, se invece il ruolo del tutore/referente è più
significativo si potranno evidenziare specifiche carenze che identificano una omissione degli obblighi formativi.
L'elemento della formazione rappresenta , dunque, una caratteristica coessenziale al contratto di apprendistato in qualsiasi tipologia
articolato. Il D.Lgs. n. 167/2011 individua specificamente le competenze normative e gli ambiti di disciplina relativi ai contenuti e
alle peculiarità della formazione per ciascuna delle tre tipologie di apprendistato, declinando gli ambiti di titolarità normativa fra
contrattazione collettiva e Regioni e Province Autonome. Secondo la giurisprudenza di merito e di legittimità l'inadempimento dell'obbligazione
formativa nel contratto di apprendistato, a prescindere da qualsivoglia sanzione previdenziale o amministrativa, determina in ogni caso «
la conversione del contratto di apprendi stato in un ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ».
In questo senso si vedano:
sentenze
- Trib. Monza 28 luglio 2004 per cui « La sostanziale omissione da parte del datore di lavoro dell'attività formativa e lo svolgimento
regolare di lavoro straordinario comporta la trasformazione del contratto di apprendistato in ordinario rapporto di lavoro subordinato »
- Cass. 17 settembre 2009, n. 20047, secondo cui « Il contratto di apprendistato tende a consentire il mero conseguimento delle nozioni
base per l'esecuzione della prestazione professionale e l'inadempimento dell'obbligazione formativa determina la conversione del contratto
di apprendistato in contratto a tempo indeterminato ».
Clicca qui per vedere tutti gli accreditamenti