Regime sanzionatorio per mancata formazione apprendistato
La mancata o incompleta formazione obbligatoria degli apprendisti comporta sanzioni economiche e la perdita delle agevolazioni contributive.
Di seguito i principali riferimenti normativi e le conseguenze in caso di inadempienza.
Normativa di riferimento
Art. 7 co. 2 D.Lgs. n. 167/2011
Il datore di lavoro è punito con una sanzione pecuniaria da 100 a 600 euro (in caso di recidiva da 300 a 1500 euro) per ogni violazione
concernente:
- la forma scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo individuale;
- il divieto di retribuzione a cottimo;
- la mancata o incompleta formazione obbligatoria.
Decadenza delle agevolazioni
In assenza degli attestati che comprovano la formazione, decadono tutte le agevolazioni contributive concesse al datore di lavoro,
con conseguente obbligo di restituzione delle somme.
La verifica avviene al termine del contratto di apprendistato su tutti i rapporti attivati.
Formazione recuperabile
Qualora vi siano le condizioni per sanare l’inadempimento, il personale ispettivo ministeriale può adottare un provvedimento di disposizione,
assegnando al datore di lavoro un congruo termine per adempiere.
La Circolare Ministeriale n. 5/2013 specifica i casi in cui l’inadempimento può dirsi recuperabile
e deve formare oggetto di disposizione (art. 14, D.Lgs. 124/2004), anziché di sanzione immediata.
Sanzioni amministrative ulteriori
In caso di mancato recupero del debito formativo, si applica anche la sanzione prevista dall’art. 11, comma 1, del DPR n. 520/1955:
sanzione amministrativa da 515 a 2580 euro.
Per evitare sanzioni e la perdita degli sgravi contributivi, la formazione trasversale e quella interna
devono essere effettuate e documentate in modo puntuale tramite registri firmati da apprendista e tutor.
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