Regime sanzionatorio per mancata formazione apprendistato
La mancata o incompleta formazione obbligatoria degli apprendisti può comportare contestazioni ispettive,
recupero del debito formativo quando possibile e perdita delle agevolazioni contributive.
Il riferimento attuale per l’apprendistato professionalizzante è il D.Lgs. 81/2015, art. 44.
Normativa di riferimento
La disciplina attuale dell’apprendistato professionalizzante è contenuta nel D.Lgs. 81/2015, art. 44,
con integrazione delle linee guida nazionali, delle disposizioni regionali e della contrattazione collettiva applicabile.
In caso di mancata formazione occorre inoltre considerare le disposizioni sanzionatorie e ispettive applicabili al caso concreto.
- completezza della formazione trasversale e tecnico-professionale;
- documentazione del percorso svolto;
- presenza di attestati, registri, piano formativo e tutor o referente aziendale.
Nota storica: l’art. 7 del D.Lgs. 167/2011 è ancora citato in documenti e circolari precedenti, ma oggi va letto come riferimento storico
e non come fonte principale della disciplina dell’apprendistato professionalizzante.
Decadenza delle agevolazioni
In assenza degli attestati che comprovano la formazione, decadono tutte le agevolazioni contributive concesse al datore di lavoro,
con conseguente obbligo di restituzione delle somme.
La verifica avviene al termine del contratto di apprendistato su tutti i rapporti attivati.
Formazione recuperabile
Qualora vi siano le condizioni per sanare l’inadempimento, il personale ispettivo ministeriale può adottare un provvedimento di disposizione,
assegnando al datore di lavoro un congruo termine per adempiere.
Le indicazioni ministeriali e ispettive specificano i casi in cui l’inadempimento può dirsi recuperabile
e può formare oggetto di disposizione, anziché di sanzione immediata.
Sanzioni amministrative ulteriori
In caso di mancato recupero del debito formativo possono applicarsi ulteriori conseguenze amministrative e contributive,
da valutare in base alla normativa vigente, al CCNL e agli esiti dell’eventuale verifica ispettiva.
Per evitare sanzioni e la perdita degli sgravi contributivi, la formazione trasversale e quella interna
devono essere effettuate e documentate in modo puntuale tramite registri firmati da apprendista e tutor.
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